Il 13 Settembre è la giornata internazionale del lascito solidale
LASCITO SOLIDALE
Un lascito testamentario a favore di una associazione è un grande atto di amore e generosità.
Non è necessario lasciare ingenti patrimoni: anche un piccolo contributo può fare la differenza.
E' anche grazie a lasciti e donazioni che l'attività della Scuola Materna Carlo Henfrey continua dal 1871.
Cosa puoi lasciare?
• una somma di denaro, azioni, titoli d’investimento;
• un bene mobile, come un’opera d’arte, un gioiello o anche un arredo;
• un bene immobile, come un appartamento;
• la tua polizza vita indicando la/le onlus che hai scelto come beneficiaria/e.
Ti ricordiamo che, affinché il tuo lascito sia valido, è necessario indicare chiaramente l’organizzazione beneficiaria nel proprio testamento ("Amici della Scuola Materna Carlo Henfrey Onlus")
Fare testamento vuol dire avere la certezza che sia rispettata la tua volontà. È un atto di tutela e responsabilità verso i tuoi familiari e verso chi ami perché ti permette di disporre, secondo legge, dei tuoi beni o di parte di essi in maniera chiara e inequivocabile.
Non è necessario lasciare ingenti patrimoni: anche un piccolo contributo può fare la differenza.
E' anche grazie a lasciti e donazioni che l'attività della Scuola Materna Carlo Henfrey continua dal 1871.
Cosa puoi lasciare?
• una somma di denaro, azioni, titoli d’investimento;
• un bene mobile, come un’opera d’arte, un gioiello o anche un arredo;
• un bene immobile, come un appartamento;
• la tua polizza vita indicando la/le onlus che hai scelto come beneficiaria/e.
Ti ricordiamo che, affinché il tuo lascito sia valido, è necessario indicare chiaramente l’organizzazione beneficiaria nel proprio testamento ("Amici della Scuola Materna Carlo Henfrey Onlus")
Fare testamento vuol dire avere la certezza che sia rispettata la tua volontà. È un atto di tutela e responsabilità verso i tuoi familiari e verso chi ami perché ti permette di disporre, secondo legge, dei tuoi beni o di parte di essi in maniera chiara e inequivocabile.
IL TESTAMENTO IN ITALIA
Il testamento nell’ordinamento civile italiano è un atto con cui un soggetto (detto testatore) dispone dei propri averi o di parte di essi per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Si tratta di un atto strettamente personale e non può in alcun caso compiersi a mezzo di rappresentante.
La volontà testamentaria si basa su 4 principi fondamentali:
• il principio di certezza: bisogna indicare in maniera chiara ed evidente la persona/e o l’ente/i a favore del quale è dettata la disposizione testamentaria;
• il principio di personalità: è un atto personale che esprime le volontà personali e non può essere delegato ad altro soggetto;
• il principio di formalismo: l’ordinamento richiede che la volontà testamentaria sia manifestata attraverso forme tipiche, espressamente e tassativamente previste (testamento olografo, pubblico o segreto);
• il principio di revocabilità: consente al testatore di revocare, modificare e aggiornare più volte e fino all’ultimo momento di vita le disposizioni testamentarie.
In mancanza di testamento valido, oppure quando il testamento non dispone dell’intero patrimonio del defunto, ma solo di determinati beni si apre, in tutto o in parte, la successione legittima.
La volontà testamentaria si basa su 4 principi fondamentali:
• il principio di certezza: bisogna indicare in maniera chiara ed evidente la persona/e o l’ente/i a favore del quale è dettata la disposizione testamentaria;
• il principio di personalità: è un atto personale che esprime le volontà personali e non può essere delegato ad altro soggetto;
• il principio di formalismo: l’ordinamento richiede che la volontà testamentaria sia manifestata attraverso forme tipiche, espressamente e tassativamente previste (testamento olografo, pubblico o segreto);
• il principio di revocabilità: consente al testatore di revocare, modificare e aggiornare più volte e fino all’ultimo momento di vita le disposizioni testamentarie.
In mancanza di testamento valido, oppure quando il testamento non dispone dell’intero patrimonio del defunto, ma solo di determinati beni si apre, in tutto o in parte, la successione legittima.
TIPI DI TESTAMENTO
I tipi più diffusi di testamento sono il testamento olografo e il testamento pubblico. E’ previsto, ma usato assai di rado, anche il testamento segreto.
Il testamento olografo
Il testamento olografo, cioè scritto integralmente di proprio pugno, è il testamento redatto direttamente dal testatore. Per essere valido è necessario che sia datato, firmato e, soprattutto, che l’intero contenuto sia scritto a mano dal testatore. Non può essere scritto con strumenti meccanici o elettronici, come ad esempio la macchina da scrivere o il personal computer, e non può essere scritto, sotto dettatura del testatore, da un terzo.
Conservazione del testamento olografo
Può essere conservato dallo stesso testatore. Per evitare che, dopo la morte, il testamento possa essere alterato, distrutto o non trovato, può essere affidato a un soggetto di fiducia, o ad un notaio. La pubblicazione del testamento olografo spetta al notaio.
Consigli
È opportuno che le disposizioni relative al servizio funebre e alle modalità di sepoltura, come ad esempio la cremazione e le eventuali disposizioni sulla donazione degli organi, non siano contenute nel testamento e vengano affidate alla custodia di persone di fiducia, in modo da essere eseguite immediatamente dopo il decesso.
Il testamento pubblico
Il testamento pubblico è redatto dal notaio, che provvede a raccogliere le volontà del testatore e a metterle per iscritto, alla presenza di due testimoni.
Conservazione del testamento pubblico
Una volta sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, il testamento viene conservato presso la sede del notaio, finché in attività, e successivamente presso l’Archivio Notarile. Il notaio, appena gli è nota la morte del testatore, comunica l’esistenza dello stesso agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza e provvede alla pubblicazione del testamento.
Consigli
Il testamento pubblico ha la stessa validità del testamento olografo, ma rispetto a quest’ultimo ha il vantaggio della competenza specifica in materia successoria del notaio che può suggerire le soluzioni migliori nel rispetto della normativa vigente, evitando eventuali clausole o disposizioni nulle perché in contrasto con le norme di legge. Inoltre offre la garanzia della verifica da parte del notaio, della capacità di agire del testatore.
Il testamento segreto
Il testamento segreto è caratterizzato dall’assoluta riservatezza sul contenuto delle disposizioni testamentarie. Può essere scritto dal testatore di proprio pugno e firmato alla fine delle disposizioni testamentarie; se, invece, è scritto in tutto o in parte da altri o se è scritto con mezzi meccanici, dovrà essere firmato dal testatore anche su ciascun mezzo foglio.
Conservazione del testamento segreto.
Il testatore deve presentare a un notaio alla presenza di due testimoni il testamento in un plico già sigillato o da sigillare e dichiarare che vi è contenuto il proprio testamento che rimane segreto perché nessuno può leggerlo.
Il testamento è un atto sempre revocabile.
Il testamento, in qualsiasi forma redatto, è revocabile in qualsiasi momento. Non è necessario il suo ritiro dal notaio e la sua distruzione materiale: è sufficiente redigere un nuovo testamento con il quale si dispone la revoca del testamento precedente ad esempio con la formula “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”.
Il testamento olografo
Il testamento olografo, cioè scritto integralmente di proprio pugno, è il testamento redatto direttamente dal testatore. Per essere valido è necessario che sia datato, firmato e, soprattutto, che l’intero contenuto sia scritto a mano dal testatore. Non può essere scritto con strumenti meccanici o elettronici, come ad esempio la macchina da scrivere o il personal computer, e non può essere scritto, sotto dettatura del testatore, da un terzo.
Conservazione del testamento olografo
Può essere conservato dallo stesso testatore. Per evitare che, dopo la morte, il testamento possa essere alterato, distrutto o non trovato, può essere affidato a un soggetto di fiducia, o ad un notaio. La pubblicazione del testamento olografo spetta al notaio.
Consigli
È opportuno che le disposizioni relative al servizio funebre e alle modalità di sepoltura, come ad esempio la cremazione e le eventuali disposizioni sulla donazione degli organi, non siano contenute nel testamento e vengano affidate alla custodia di persone di fiducia, in modo da essere eseguite immediatamente dopo il decesso.
Il testamento pubblico
Il testamento pubblico è redatto dal notaio, che provvede a raccogliere le volontà del testatore e a metterle per iscritto, alla presenza di due testimoni.
Conservazione del testamento pubblico
Una volta sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, il testamento viene conservato presso la sede del notaio, finché in attività, e successivamente presso l’Archivio Notarile. Il notaio, appena gli è nota la morte del testatore, comunica l’esistenza dello stesso agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza e provvede alla pubblicazione del testamento.
Consigli
Il testamento pubblico ha la stessa validità del testamento olografo, ma rispetto a quest’ultimo ha il vantaggio della competenza specifica in materia successoria del notaio che può suggerire le soluzioni migliori nel rispetto della normativa vigente, evitando eventuali clausole o disposizioni nulle perché in contrasto con le norme di legge. Inoltre offre la garanzia della verifica da parte del notaio, della capacità di agire del testatore.
Il testamento segreto
Il testamento segreto è caratterizzato dall’assoluta riservatezza sul contenuto delle disposizioni testamentarie. Può essere scritto dal testatore di proprio pugno e firmato alla fine delle disposizioni testamentarie; se, invece, è scritto in tutto o in parte da altri o se è scritto con mezzi meccanici, dovrà essere firmato dal testatore anche su ciascun mezzo foglio.
Conservazione del testamento segreto.
Il testatore deve presentare a un notaio alla presenza di due testimoni il testamento in un plico già sigillato o da sigillare e dichiarare che vi è contenuto il proprio testamento che rimane segreto perché nessuno può leggerlo.
Il testamento è un atto sempre revocabile.
Il testamento, in qualsiasi forma redatto, è revocabile in qualsiasi momento. Non è necessario il suo ritiro dal notaio e la sua distruzione materiale: è sufficiente redigere un nuovo testamento con il quale si dispone la revoca del testamento precedente ad esempio con la formula “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”.
LA LEGITTIMA E QUOTE DISPONIBILI
Si intende per successione legittima la parte dell’eredità riservata per legge agli eredi legittimari e di cui il testatore non può disporre liberamente. La successione legittima individua gli eredi legittimari nei seguenti soggetti: il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi. In assenza di testamento, il patrimonio viene devoluto ai parenti a partire da quelli più vicini al defunto (figli e coniuge), via via fino a quelli più lontani sino al sesto grado di parentela. Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado e non vi sia una disposizione testamentaria, l’eredità si devolve a favore dello Stato.
Consulta il sito www.testamentosolidale.org